Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 15-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili) - 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a un valore catastale inferiore a 300.000 euro è interamente detraibile dall'imposta lorda se il proprietario dispone di un reddito complessivo che non supera i 50.000 euro; è detraibile nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo supera i 50.000 euro, ma non i 100.000 euro.
      2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'unità immobiliare sia una casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

      2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 250 milioni di euro a decorrere dell'anno 2008, si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti

 

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dall'applicazione della disposizione di cui al comma 4.
      4. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è abrogato.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, del legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero alle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.